PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione delle accise sui prodotti petroliferi impiegati come carburante nelle province di Varese, Como e Sondrio).

      1. Le accise erariali sui prodotti petroliferi impiegati come carburante nelle province di Varese, Como e Sondrio confinanti con la Svizzera sono abolite.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Beneficiari dell'abolizione delle accise prevista dall'articolo 1 sono le persone fisiche residenti nei comuni delle province di Varese, Como e Sondrio, intestatarie o titolari di diritto reale di godimento di autoveicoli o di motoveicoli soggetti a iscrizione nel Pubblico registro automobilistico ovvero di motoveicoli con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

Art. 3.
(Documento per i beneficiari).

      1. I beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 2 possono richiedere presso il proprio comune di residenza il documento che permette di usufruire della riduzione del prezzo dei carburanti conseguente all'abolizione delle accise di cui all'articolo 1. Il documento può essere utilizzato presso i distributori di carburante delle province di cui all'articolo 1. Il documento non è cedibile e non può essere usato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale è rilasciato.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Decorrenza dell'efficacia).

      1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativa all'applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni in materia di tassazione dei prodotti energetici.